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LETTERE AL DIRETTORE PDF Print E-mail
Wednesday, 14 September 2005

SPAZIO DELLE LETTERE AL DIRETTORE

La Conciliazione non ha nulla a che vedere con la mediazione e non può nenche lontanamente essere paragonata all'arbitrato

salve. sono il dott. Domenico C.... Sono laureato in legge ed a breve sarò conciliatore specializzato. Frequento la scuola di specializzazione per le professioni legali di Perugia. Qualora il vostro organismo dovesse avere bisogno di un mediatore civile in Umbria o Toscana , vogliate gentilmente avvisarmi.chiedo scusa per la bizzarra richiesta.distinti saluti.

Buongiorno, sono Antonio G... da Terlizzi (BA). Sono laureato magistrale in giurisprudenza e ho conseguito l'attestato di conciliatore professionista. Mi piacerebbe sapere in che maniera potrei iniziare a lavorare o collaborare. Fiducioso in una vostra risposta, porgo distinti saluti.

risposta

L'Osservatorio sulla Giustizia sta ricevendo sempre più richieste di "Lavoro" o di "Collaborazione" di  nuovi "Conciliatori Professionisti" che hanno conseguito un attestato rilasciato dai nuovi organismi di formazione recentemente autorizzati dal Ministero della Giustizia. Si ritiene doveroso informare tutti gli operatori, le istituzioni, ma soprattutto gli utenti, che il servizio di "Giustizia Alternativa", comunemente detto di "Alternative Dispute Resolution", a nostro avviso non può essere oggetto di ulteriori burocrazie o costosi balzelli. L'Osservatorio sulla Giustizia opera da decenni in un contesto "No Profit" per il rilancio di una Economia Sociale di Mercato effettiva, e non solo "politicamente professata"  nei soliti reclaim elettorali, e per questo non promuove la creazione di altri "Albi". L'Elenco dei Conciliatori che l'Osservatorio sulla Giustizia pubblica fin dalla sua costituzione (in  prima pagina tra i più letti nel portale istituzionale www.OsservatoriosullaGiustizia.it ), è una mera "vetrina" dei soggetti abilitati dai vari Enti Camerali che hanno inteso rendere pubblici i nominativi dei "giudici conciliatori" iscritti. Non è, e non intende essere, un "nuovo Albo Professionale" come invece pare di capire dal tenore delle argomentazioni delle varie lettere pervenute alla direzione nazionale (per motivi di spazio ne alleghiamo in testa soltanto due). L'Italia è il "Paese degli Albi e dei Ruoli" ed è praticamente "incartata" dall'eccessiva burocrazia che ciò produce. La recentissima creazione di una sorta di "Albo dei Formatori"  sta ingenerando una "falsa corsa all'oro" laddove l'unica "torta da spartire" è quella delle forti somme richieste per vedersi attribuire un "classico pezzo di carta" abilitante all'esercizio della cosiddetta "Conciliazione Professionale". Questo attestato ingenera de plano una aspettativa di lavoro che di fatto non esiste sul territorio. In effetti le richieste di Conciliazione sono basse e anche se promosse con adeguate campagne informative non riuscirebbero mai a "dare lavoro" stabile e continuativo a "nuovi professionisti"  e non legittimerebbe di certo la creazione di un nuovo Albo Professionale. L'Osservatorio sulla Giustizia opera da sempre in esclusivo regime no profit, a partire dal suo fondatore - il Professor Amedeo Recchi, noto giornalista giuridico-economico - che ha sempre operato senza mai chiedere alcun compenso. Ai nuovi "abilitati" alla conciliazione professionale, ovvero a tutti i professionisti che hanno conseguito un attestato di Conciliatore rilasciato dagli organismi iscritti nel nuovissimo ruolo dei formatori del Ministero della Giustizia, consigliamo di fare rischiesta di iscrizione presso una Camera di Commercio e chiedere allo stesso Ente Camerale di far pubblicare il suo nominativo nell'elenco su internet. Teniamo a precisare che non tutte le Camere di Commercio hanno deciso di pubblicare su internet l'elenco dei giudici conciliatori. L'Unico Organismo Nazionale che tiene un elenco nazionale dei professionisti iscritti in tali albi resi pubblici è l'Osservatorio sulla Giustizia, primo organismo istituzionale italiano ad aver protocollato oltre dieci anni fa il regolamento di conciliazione presso il Ministero della Giustizia .


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L'OSSERVATORIO DELLA GIUSTIZIA NON SI OCCUPA DI "CRITERI ORIENTATIVI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO O MORALE"

gentile Utente, la informiamo che l'Osservatorio sulla Giustizia è organo nazionale - con titolo denominativo registrato e riservato - tra i cui scopi non risultano quelli da lei espressi nella sua domanda, pur legittima (allegata sopra la scansione della e.mail pervenuta). Se qualche professionista o magistrato pensasse di promuovere "Criteri orientativi per la liquidazione del danno biologico o morale" lo dovrà fare a titolo personale e non con la nostra denominazione. Se a lei risulta che l'Osservatorio sulla Giustizia avrebbe disposto "Criteri orientativi per la liquidazione del danno biologico o morale" vorrà non tenerne conto in quanto non avallati dalla scrivente sede generale.

firmato: l'Osservatorio per la Giustizia (civile, penale, tributaria, ecc.) - il Presidente nazionale: Prof. Amedeo Recchi

ALL'INGIUSTIZIA SOCIALE I GIOVANI NON DEBBONO RISPONDERE CON LA VIOLENZA

Gentile direttore,

sono una semplice impiegata che ha avuto la pretesa di denunciare le vassazioni subenti da parte di potenti ( politicamente) dirigenti . Il risultato è preoccupante. Questo mi fa chiederele, i nostri giovani, senza uno stato di diritto, come potranno difendersi se non ricorrendo alla violenza? Le potenti procure, polizia giudiziaria compesa, hanno tentato, per un pelo sono riuscita ad evitare, una simulazione di reato. La giustizia segue il corso di ideologie politiche, non importa a nessuno la violazione della legge, prima di tutto viene l'importanza sociale dell'individuo accusato. E' ormai questo il valore essenziale che unisce ad uno stesso credo politico. I principi deontologici fanno ridere solo a nominarli. Magari quando li incontri abbassono gli occhi con dignità!! Come uscire fuori da questo tunnel vizioso per continuare a combatterli? (Lettera firmata. C. D. M., Latina).

Il miglior "atto dissacratorio" indirizzato al pubblico ufficiale moralmente e deontologicamente scorretto è la "pubblica denuncia". Si deve mettere a conoscenza la pubblica opinione sul comportamento scorretto di coloro i quali dovrebbero tutelare i diritti fondamentali della collettività: giustizia, sicurezza e legalità. Invece, troppo spesso, si omette di perseguire i reati più pericolosi come l'usura, la criminalità dei cosiddetti "intoccabili colletti bianchi", la malasanità e l'ingiustizia sociale in genere. Questi signori sono forti con i deboli e molto deboli con i potentati di turno. Tutto ciò, però, non legittima l'utilizzo della violenza come lei paventa. Si passerebbe automaticamente dalla ragione al torto. Ma... se le cose continuano così, non escludo che qualcuno si organizzi e ponga in essere un vero e proprio golpe manu militari. (Il direttore).

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I Giudici Italiani conoscono l’art. 30 della Costituzione?

L’articolo 30 dice: è dovere e diritto dei genitori (padre e madre) mantenere, istruire ed educare i figli. L’affidamento esclusivo dei figli ad un solo genitore (alla madre nel 95% dei casi) applicato da tutti i giudici italiani nelle cause di separazione è chiaramente anticostituzionale perché attribuisce la totale gestione del figlio ad uno solo dei genitori, privando l’altro genitore della possibilità di educare, sorvegliare ed istruire il figlio. Anche la gestione economica rimane senza controllo nelle mani di uno solo dei genitori (ripeto al 95% alle madri). Vorrei conoscere i "barbari" che hanno inventato quella regola illegale, che non permette alcuna discussione nelle cause ma è ormai diventata una prassi in tutti i tribunali, di affidare il figlio alla madre, di assegnarle la casa coniugale, di dare al padre la possibilità di incontrare il figlio due o tre ore la settimana (di regola il mercoledì) più un week-end ogni 15 giorni. Il padre viene drasticamente escluso dalla possibilità di educare suo figlio. Vorrei sapere che valore ha una causa della quale si conosce il anticipo la sentenza e che non presenta alcuna possibilità di partecipazione ad una delle due parti, illegalmente esclusa. Da tale risaputa consuetudine derivano le crescenti richieste di separazione da parte delle madri per motivi sempre più futili. Tale consuetudine è un abuso di potere e cancella i diritti dei minori, ai quali i giudici dovrebbero dare la priorità. (Nella foto: i "Padri per la giustizia" nelle loro iniziative eclatanti travestiti da supereroi - "Batman"). (firmato R. I. - "una nonna" – Roma).

Cara Signora R.I., purtroppo, malgrado i vari ricorsi alle più alte giurisdizioni dei legali di "parte maschile" e le varie dimostrazioni dei "Padri Batman" arrampicati sui tetti di palazzi importanti in varie città europee per rivendicare il diritto ad essere Padre, l’unica cosa che mi sento di consigliare ai genitori maschi separati è quella di rivolgersi al Ministro per le pari opportunità. (Il Direttore).

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IL "DENTISTA ARROGANTE"

Oggi pomeriggio 6/4/07 alle ore 16.00 circa mia sorella si e' recata presso lo studio del Dr.G ........ a Cassano Magnago dove è in cura dalla dottoressa ..... La Dottoressa C..... era in studio ma invece si è presentato il Dr. G....... che si è sempre opposto alle cure che effettuava la C...., perché secondo il G....... era meglio che mia sorella venissero tolti i denti, infatti quando si è presentato ha detto: io questi denti li toglierei tutti. Quando è tornata a casa si è accorta che il G... gli aveva limato una cuspide di un dente sano. Questa operazione l'ha pagata 50.00 euro e il G...... non gli ha neanche fatto la fattura. Io mi rendo conto che è impossibile rivalersi in qualche modo sul G....., ma è possibile che questo si possa comportare come un torturatore nazista? Sicuramente se lo denunciamo dobbiamo avere dei testimoni, di certo non lo farà l'infermiera che lavora presso di lui. Inoltre non mi ha neanche rilasciato fattura, quindi può dire che neanche mi conosce. Insomma ha il coltello non solo il trapano dalla parte del manico. QUELLO CHE VORREI SI POTESSE EVITARE E CHE ALTRI NON DEBBANO CAPITARE TRA GLI ARTIGLI DEL G..... FACENDO LA STESSA FINE. SE' UNO E' NERVOSO SE LA PRENDE CON UN PAZIENTE QUESTO NON PUO' CONTINUARE A FARE IL MEDICO. SALUTI. EMILIO S. CASSANO MAGNAGO.

Risposta: Si procuri i testimoni e proceda in sede giudiziaria, oppure proponga un procedimento di conciliazione. (Link "Ufficio di Conciliazione menu principale del Portale dell'Osservatorio sulla Giustizia). Grazie per averci segnalato il caso.


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Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Giovanni Pancari, dalla Sicilia

... caro direttore...

e mail del 26 gennaio 2006

Sia io che mia moglie possediamo un patrimonio (www.investisicilia.com ) che "affaristi" supportati da "poteri oscuri", sono riusciti, per 30 anni, a non farci vendere e, ORA, nemmeno a donare.
Pur volendo dare e ricevere aiuto noi non ce la facciamo da soli. Ve la sentite di riunire in un'unica forza tante persone buone per compiere una doppia grande opera di bene? Potete anche aiutarci esortando le "Istituzioni" a riconoscerci i nostri più basilari diritti : darci l'assistenza che necessitiamo in una vicenda che interessa anche tutta la società civile.
Spero in un sollecito riscontro e assieme a mia moglie saluto cordialmente.
Giovanni Pancari
P.S.:In alegato: articolo su "La Repubblica" e articolo su "Centonove" (attenzione però: a metà della prima colonna, due date sono errate:
il 1989 va sostituito con 1992 ; e il 1992 va sostituito con 1990.
Riporto di seguito la nostra offerta:
proposta di donazione (art.: 1872 c.c. rendita vitalizia) :
"-MIA MOGLIE ED IO (soli) AVREMMO VOLUTO, DA TEMPO, ESITARE IN VARI MODI TUTTO IL PATRIMONIO NON AVENDO PIU' LA POSSIBILITA' DI AMMINISTRARLO ESSENDO AVANTI NEGLI ANNI, CON SALUTE CAGIONEVOLE E PRIVI DI UNA QUALSIVOGLIA PERSONA DI FIDUCIA. COSI', ULTIMAMENTE, ABBIAMO ANCHE DECISO DI ALIENARE TUTTO, SOLTANTO IN CAMBIO DI UNA DECOROSA E GARANTITA RENDITA VITALIZIA. PERTANTO SIAMO IN CERCA DI UN ENTE, UNA ISTITUZIONE, UN PRIVATO O ALTRO, - CHE ABBIA LA INFLESSIBILE VOLONTA' DI INTERESSARSI CON AUTOREVOLEZZA, PERSEVERANZA E SERIETA' AL NOSTRO CASO - AL QUALE CEDERE LE NOSTRE PROPRIETA' CHE, SE UTILIZZATE, SONO FONTI DI SICURO REDDITO PER IL SOSTENTAMENTO DI NUMEROSE FAMIGLIE. ESAMINIAMO ANCHE QUALUNQUE ALTRA PROPOSTA. IL PATRIMONIO DI CUI SOPRA E' GIA' AMPIAMENTE DESCRITTO MA DIVERSAMENTE OFFERTO NEL SITO WEB : http://www.investisicilia.com/ QUALORA NON FOSSE DI DIRETTO INTERESSE, PREGHIAMO DI COMUNICARCI A CHI POTREMMO RIVOLGERCI PER POTER ESSERE ANCORA UTILI ALLA SOCIETA', FACENDO DEL BENE E DANDO A NOI LA POSSIBILITA' DI VIVERE DECOROSAMENTE IN ATTESA DI UN GRADITO RISCONTRO, SALUTIAMO DISTINTAMENTE.-" Giovanni Pancari e Roberta Marin

Caro Sig. Giovanni, mi spiace per la sua condizione di vittima da parte delle situazioni "siciliane". Per ora non posso far altro che pubblicare la sua lettera affinché si aumenti la visibilità del suo caso. Inoltre, le posso consigliare di vedere e leggere il nostro spazio "antimafia" dove ci sono altre realtà come l'Osservatorio sulla Giustizia (Onlus) per chiedere un supporto organizzativo. Cordiali saluti. Il Direttore.

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Leggete qualche buona fiaba ai bambini

Spesso, le famiglie coinvolte in problematiche giudiziarie, ripercuotono il loro stato di agitazione sui più piccini. Cosa fare? Potreste almeno leggere loro una buona fiaba prima di andare a letto. Eccovene una estratta da un Blog consigliato da "The Observatory"

A Franci....

Un giorno il Signore, mentre stava sulla sua solita nuvola ad ammirare gli astri del cielo e si ripeteva, soddisfatto, che gli erano venuti proprio bene, s'accorse di una cosa di cui non s'era mai accorto: che c'era dappertutto un gran silenzio. Ma proprio grande; un silenzio infinito, che riempiva da un capo all' altro tutto l'universo e metteva quasi paura. Il sole girava, le stelle ruotavano, ma non si sentiva il più piccolo suono, nemmeno un briciolo di rumore. . «Certo, gli ingranaggi funzionano alla perfezione» pensò il Signore. «Ma questo silenzio!» E decise, lì per lì, di fare qualcosa. Chiamò una schiera d'angeli, quelli che non avevano ancora un compito preciso, e disse loro che dovevano suonare. Suonare? Gli angeli non proferirono parola, non avrebbero osato mai davanti al Signore, ma non sapevano da dove incominciare. Non avevano niente, solo le ali. - Ci penso io, - disse il Signore sorridendo, e in men che non si dica prese dal sole un fascio di raggi, un altro ne prese dalla luna e dalle stelle, e si mise al lavoro. Piegò, legò, unì, gonfiò, ed ecco un'arpa, poi un violino, una tromba, un tamburello, una viola; insomma, ad ogni angelo diede uno strumento. E siccome gli angeli non hanno bisogno della scuola, subito si misero a suonare; ed era una melodia bellissima, che anche le stelle rimasero incantate e quasi si fermavano. - Bene! - disse il Signore. Ma non aveva finito di parlare, che una voce sottile domandò: - E a me? Era un piccolo angelo, di quelli poco importanti che il Signore aveva fatto con i resti delle nuvole. - A te?! Oh, già! - fece il Signore e subito, con l'avanzo di un raggio della luna, fece una campanella bianca e ci attaccò come battaglio una scintilla di sole. Din! din!, fece la campanella. Il piccolo angelo la prese e volò via, felice. Ma si sa come vanno queste cose. Il piccolo angelo la suonava sempre e non badava al suono, ora alto ora basso: volava qua e là, con la sua campanella, e la suonava. Gli angeli musicanti, con le viole e le arpe bene intonate, portarono pazienza per un poco ma poi incominciarono a sbuffare. Non dicevano niente, erano angeli educati, ma soffrivano per quel din din continuo che disturbava la loro melodia. «Qualcosa debbo fare» pensò il Signore, ma non sapeva cosa. Passò del tempo, tanto, e gli angeli stavano perdendo la pazienza, quando il Signore trovò la soluzione. Sulla terra vide un villaggio abbandonato, in mezzo alle montagne. Le case erano vuote, era rimasta solo una vecchina con un gatto a tenerle compagnia. La vecchina passava il tempo a sferruzzare una calza lunghissima e a scaldarsi al sole, quando c'era. Ma al tramonto e all'alba usciva di casa per suonare la campana che stava sul tetto appuntito della chiesa. Don, don!!! La campana suonava e il suono si spargeva tutt'intorno. Ma un giorno la vecchina s'ammalò. «Vai!» disse allora il Signore al piccolo angelo. L'angelo scese, si sistemò sul tetto della chiesa e prese a suonare: una volta la campana della chiesa, una ,volta la sua campanella. Din don! Din don! Poi la vecchina morì e fu sepolta nel cimitero del villaggio, ma l'Angelo rimase a farle compagnia e continuò a suonare. Din don! Din don! Da allora le campane suonano tutte così, basta ascoltarle.

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Lo scandalo dell'usura

2.8.2007 - Riceviamo e pubblichiamo da: Antonella Marcantoni This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Avete voluto annientarmi, ridurmi al silenzio, strapparmi via tutto. In questa vita, mi sono rimaste due preziose facoltà: il pensiero e la parola. Mi riprendo la libertà di esprimermi. Questa lettera si rivolge a chi pensa spontaneamente e sa di riconoscersi nelle mie parole. A chi pensa che ora che mi hanno cacciato, la mia storia sia chiusa, che io non sia più un caso interessante di cui si debba parlare. A chi ha abusato della propria professione e del proprio ruolo sociale ed istituzionale per nascondere i reati, i criminali, per alterare la verità, per ridurmi sulla strada, per rinchiudermi. A chi ha architettato il gran teatro del mio sfratto con tutto il proprio potere per cacciarmi via, usando la violenza fisica, morale e verbale. Agli incompetenti che hanno firmato il mio trattamento sanitario obbligatorio per liberarsi di me in maniera aprioristica ed organizzata. A chi nel giorno del mio sfratto ha insistentemente telefonato dal suo studio in Fermo per fare pressioni sull'ufficiale giudiziario, usando tutto il suo potere e tutte le minacce possibili affinché non ci fosse altra alternativa che ubbidire ai suoi ordini. A chi ha stupidamente pensato che in 43 mq potesse vivere una famiglia di cinque persone. A chi pochi giorni prima dello sfratto ha giurato e spergiurato che ci fosse un appartamento libero pronto per noi, quando così non è neanche ora. A chi si accorge solo ora che forse le aste giudiziarie sono prestabilite ed assegnate a priori, quando esistono carte che denunciano ciò da più di due anni e nessuno ha mai pensato di fare chiarezza su questo mondo marcio e viziato. A chi ha ricevuto me o chi per me esibendosi in grandiosi monologhi da Ponzio Pilato, tradotti poi in azioni analoghe. A chi non ha ricevuto me o chi per me, sbattendomi la porta in faccia perché la verità brucia. A chi povero diavolo è costretto a verbalizzare che gli asini volano, anche se per perspicacia naturale e spirito investigativo sa che non è vero. A chi si è nascosto dietro parole come prescrizione, scadenza dei termini, a chi crede che un usuraio non possa essere perseguito. A chi avendo la causa (il procedimento penale) e l'effetto (il procedimento civile) ha volutamente ignorato giocando con la mia vita come carta straccia, perché certe persone è meglio non toccarle. A chi da anni cerca di incastrare l'usuraio, ma se le proprie capacità tendono allo zero non può far altro che battersi il petto sui giornali per convincere di un impegno fittizio e superficiale. A chi come consulente del Tribunale ha volutamente sbagliato il calcolo dell'interesse usuraio, infarcendo le carte di errori ed orrori e continuando a perseverare nella menzogna e nell'ignoranza, perché ha paura di mettersi contro chi è tanto potente ma non teme per nulla di sbattere una famiglia in mezzo ad una strada come conseguenza delle proprie menzogne. A chi per pigrizia mentale e scarsa lungimiranza ha solo saputo respingere ed archiviare troppe volte. A chi ha minacciato i quotidiani ed i giornalisti che hanno osato scrivere di me. A chi, pur non conoscendosi (casualità del destino…), ha inviato fax alle redazioni dei giornali nello stesso giorno, mese, anno per inventarsi fantasiose ricostruzioni dei fatti, per chiedere a gran voce una riabilitazione pubblica per una reputazione lercia. A chi si è inventato una propria giurisprudenza per impedirci, allora che era possibile, il riacquisto della casa. A chi ha inserito nella lista dei debitori cani e porci, a chi ha speculato sui miei beni calcolando debiti inesistenti, tanto ci andava di mezzo solo la mia famiglia. A chi ha usurato e ha continuato imperterrito dopo anni, trattenendosi assegni come garanzia delle sue prestazioni illecite per presentarli all'incasso nel momento opportuno. A chi ha più proprietà immobiliari che clienti. A chi pur essendo indagato per usura, associazione per delinquere, truffa aggravata, estorsione, rinviato a giudizio per usura, turbativa d'asta non è stato ancora sospeso dall'incarico di consulente tecnico del Tribunale. A chi si è fatto pagare, oltre le prestazioni illecite, con cambiali intestate ad un arzilla madre anziana che pur avendo un'educazione elementare firma con la simil calligrafia del figlio dottore. A chi ha qualche vizietto di troppo ed ama fare la bella vita, sarà per questo che hanno cercato di zittirmi e non sanno lavorare: volete che ne parli? A tutti voi io dico assassini! E a te usuraio, solo ed unico che hai approfittato del lavoro altrui, della fatica onesta, a te che hai ridotto in schiavitù molti, a te che credi di essere un padreterno perché finora l'hai sempre fatta franca, a te che hai tolto la vita a troppe persone, a te che hai cresciuto una generazione di squali, a te che fai beneficenza con i soldi dei tuoi traffici illeciti, io ti dico quello che nessun tribunale vorrà mai dirti: criminale! Ora agite legalmente contro di me, querelatemi, denunciatemi, certa che il Palazzo di Giustizia di Fermo saprà tramutare solo in questa occasione la verità in condanna.

F.to: Marcantoni Antonella

L'Osservatorio non aggiunge altro (se non le scansioni degli articoli apparsi sui quotidiani e su RAI 3 regionale). La lettera si commenta da sé.
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E' giusto che la remissione di querela comporti l'addebito delle spese legali e giudiziarie al querelato?

Sinceramente no! Oltre al danno si aggiungerebbe la beffa di chi, trovandosi ingiustamente querelato oltre a doversi pagare le spese ed il tempo dedicato al giudizio dovrebbe anche accollarsi le spese di un ingiusto processo sollevato dal querelante. In effetti il precedente codice (prima della legge 25 giugno 1999, n. 205) prevedeva al comma 4 dell'art. 340 cpp l'addebito al remittente, e non certo al querelato. Ma a risolvere la questione è intervenuta addirittura la Corte Costituzionale presieduta dal noto giurista Prof. Avv. Giuliano Vassalli con l'ordinanza allegata che ha dichiarato l'infondatezza della legittimità del comma 4 del nuovo articolo 340 c.p.p.

ORDINANZA N. 451

ANNO 1999

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Prof. Giuliano VASSALLI Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI Giudice

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 340, comma 4, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5 gennaio 1999 dal Tribunale di Trani, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con ordinanza in data 5 gennaio 1999, il Tribunale di Trani ha sollevato, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 340, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi del remittente la querela dell’obbligazione per il pagamento delle spese del procedimento;

che il giudice a quo, avendo pronunciato sentenza, divenuta irrevocabile, di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per essere il reato ascrittogli estinto per intervenuta remissione di querela, riferisce di essere ora chiamato, quale giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 695 cod. proc. pen., a provvedere in ordine alle spese del procedimento, che l’articolo 340, comma 4, cod. proc. pen., per tale ipotesi e salvo diversa pattuizione nella specie non intervenuta, pone a carico del querelante;

che, poiché nel certificato anagrafico del competente Comune si attesta che il querelante è deceduto, il Tribunale di Trani ritiene di trovarsi nelle condizioni di dover porre le spese processuali a carico degli eredi;

che la disposizione contenuta nell’articolo 340, comma 4, costituisce, ad avviso del medesimo giudice, il naturale pendant di quella di cui all’articolo 535 cod. proc. pen., che in caso di condanna pone le spese processuali a carico dell’imputato, dando luogo, secondo la comune interpretazione, ad una obbligazione civile di natura pecuniaria, come tale trasmissibile agli eredi in caso di decesso dell’obbligato;

che il quadro normativo – argomenta il giudice a quo – è mutato in conseguenza della sentenza n. 98 del 1998, con la quale questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 188, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell’obbligo del condannato di rimborsare le spese del processo penale, sicché tali spese non formano più oggetto di obbligazione civile nascente dal reato ma costituiscono una sanzione economica accessoria alla pena, strettamente inerente alla persona del condannato;

che ne scaturirebbe un dubbio di legittimità costituzionale dell’articolo 340, comma 4, cod. proc. pen., il quale, ponendo le spese del procedimento a carico del remittente la querela e non prevedendo la non trasmissibilità agli eredi di tale obbligazione, violerebbe l’articolo 3 della Costituzione, oltre che per l’ingiustificata disparità di trattamento di situazioni tra loro omologabili, anche per la "disarmonia" che nell’ordinamento processuale deriverebbe dalla contemporanea presenza dell’articolo 188, comma secondo, cod. pen., quale risulta a seguito della citata sentenza di questa Corte, in quanto l’obbligo di rimborso delle spese processuali muterebbe natura a seconda del soggetto debitore sul quale finisce col gravare, configurandosi per il condannato come sanzione economica accessoria e per il remittente la querela come obbligazione civile;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che il giudice a quo dubita, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 340, comma 4, del codice di procedura penale, peraltro modificato, successivamente all’ordinanza di remissione, dall’articolo 13 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità dell’obbligazione per il pagamento delle spese del procedimento agli eredi del remittente la querela;

che l’attrazione dell’obbligo di rifondere le spese di giustizia, in caso di remissione di querela, al genus delle obbligazioni trasmissibili agli eredi secondo i principî civilistici, generalmente condivisa dalla dottrina e dai giudici comuni, risulta implicitamente dalla recente sentenza di questa Corte n. 211 del 1995 ed è acquisita alla giurisprudenza costituzionale fin dalla sentenza n. 151 del 1975, che, proprio sul presupposto della trasmissibilità iure successionis di tale obbligazione, senza possibilità alcuna per gli eredi del querelante di sottrarvisi, dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’articolo 156 del codice penale, nella parte in cui non attribuiva l’esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato;

che l’inquadramento civilistico dell’istituto, sul quale si fonda la ratio decidendi della sentenza di accoglimento n. 151 del 1975, non è smentito, contrariamente a quanto si afferma nell’ordinanza di rinvio, dalla sentenza di questa Corte n. 98 del 1998;

che in quest’ultima sentenza, infatti, si è rilevato che il debito di rimborso delle spese processuali gravante sul condannato, a seguito della introduzione della remissione del debito (articolo 56 della legge 26 luglio 1985, n. 354, "Ordinamento penitenziario") e del rilievo che in essa assumono l’esistenza di indici di ravvedimento del condannato e l’esigenza di agevolarne il reinserimento sociale, è divenuto assimilabile alle sanzioni economiche accessorie alla pena, ed è quindi partecipe della finalità di emenda e del carattere di personalità propri della pena in forza dell’articolo 27 della Costituzione;

che, stante la diversità delle situazioni poste a raffronto, nessuna illegittima disparità di trattamento è configurabile tra il condannato e il remittente la querela, in riferimento all’obbligo di sostenere le spese del processo, né alcuna disarmonia, censurabile alla luce del parametro evocato, è ravvisabile in un sistema che, riconosciuto il carattere strettamente personale delle sanzioni economiche accessorie alla pena, lo nega ad obblighi che a tali sanzioni non sono neppure lontanamente riconducibili, quale quello che il vecchio testo dell’articolo 340, comma 4, del codice di procedura penale poneva a carico del remittente la querela in assenza di una diversa pattuizione tra remittente e querelato;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 340, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Trani con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costitu-zionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999.

F.to Giuliano VASSALLI, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

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Al di là di ogni considerazione sulla questione della legittimità costituzionale va detto che il disposto legislativo sull'attribuzione delle spese legali non può cambiare diametralmente sulla base degli "umori" politici del legislatore. A rafforzare la non proponibilità dell'attribuzione delle spese giudiziarie in ordine alla remissione di querela interviene la magistratura con sentenze tipiche e significative come quella allegata a stralcio

Estratto - parte finale - Tribunale di Bologna Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari ordinanza 25.02.02

"...la Corte Costituzionale con ord. 13/3/01 n. 59 si è pronunciata in merito affermando che "nessuna disposizione del C.P.P. attribuisce al giudice il potere di provvedere sulle spese del procedimento quando questo si concluda con archiviazione"...

In conclusione quindi in questa sede non può procedersi in ordine alla menzionata condanna al pagamento delle spese processuali.


PQM

Dichiara non luogo a procedere in ordine alla condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 340 u.c. CPP, confermandosi i decreti di archiviazione così come emessi.


Bologna, 25/02/02
Il Giudice
(dr. Orazio Pescatore)"

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Last Updated ( Wednesday, 03 March 2010 )
 
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